Consenso informato, Dat, Eutanasia

Consenso informato, Dat, Eutanasia: cosa dice la legge

Consenso informato, Dat, Eutanasia: cosa dice la legge.

A cura dell’Avv. Maurizio La Farina

Consenso informato:

Con la legge n°219 del 2017 è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la disciplina del consenso informato del paziente ai trattamenti sanitari e delle disposizioni anticipate di trattamento.

In merito alla regolamentazione del consenso informato, si evidenzia che detto intervento legislativo ha sancito la obbligatorietà ed imprescindibilità del consenso, quale presupposto di liceità di ogni trattamento sanitario, sia diagnostico che terapeutico, nonché del diritto del paziente di rifiutare la prestazione sanitaria.

Il consenso informato è espressione del principio di autodeterminazione del singolo il quale, a norma dell’art. 32 Cost., ha il diritto a rifiutare le cure, salvo i casi, tassativamente previsti dalla legge, di trattamenti sanitari obbligatori.

Tale istituto costituisce un atto di volontà ed è specificazione del riconoscimento della libertà personale ex art. 13 Cost..

Trova il suo fondamento normativo, a livello nazionale, negli artt. 13 e 32 Cost. e, a livello sovrannazionale, nell’art. 5 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, nell’art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E. e nell’art. 5 della Convenzione di Oviedo.

Affinché il consenso sia frutto di una consapevole e ponderata manifestazione della libertà individuale occorre che sia dotato di alcuni requisiti.

I requisiti del consenso informato:

Si richiede che sia personale, ossia manifestato direttamente dal paziente, purché si tratti di persona cosciente e capace di intendere e volere.

In caso di minori, il consenso deve essere manifestato dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale tenendo conto della volontà del minore stesso; per gli altri soggetti incapaci di agire, invece, deve essere espresso dal rappresentante legale designato.

Deve essere esplicito, vale a dire conferito in forma scritta, tuttavia è ammessa anche la forma tacita; specifico, cioè deve avere ad oggetto il singolo intervento da eseguirsi e non invece generico o onnicomprensivo, salvo che si tratti di interventi routinari o a basso rischio.

Si richiede, altresì, che sia informato, implicante l’obbligo gravante sul sanitario di informare il paziente circa la natura dell’intervento medico e/o chirurgico, i suoi benefici, la sua portata ed estensione, i suoi rischi, i risultati conseguibili e i possibili esiti negativi, l’eventuale scelta di sottoporsi ad altri trattamenti alternativi.

Infine, deve essere reale ed effettivo e non presunto; attuale, cioè sussistente al momento dell’inizio dell’intervento e revocabile, atteso che è atto giuridico in senso stretto avente valore autorizzatorio.

Sotto il profilo dell’onere probatorio, la prova del prestato consenso da parte del paziente può essere fornita mediante la sottoscrizione di appositi moduli prestampati di consenso informato.

Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che detta sottoscrizione non esonera il sanitario dall’obbligo di fornire al paziente le dovute informazioni verbali, cosi come non esime da responsabilità qualora il modulo contenga indicazioni generiche e non siano inserite postille che tengano conto delle peculiarità dell’assistito e della connessa terapia.

In merito alla natura giuridica della responsabilità civile del medico per la violazione degli obblighi di informativa nei confronti del paziente, l’orientamento oggi prevalente opta per la natura contrattuale, costituendo il difetto di informazione un inadempimento degli obblighi discendenti o dal contratto di spedalità stipulato con la struttura sanitaria o dal contatto sociale instauratosi con il medico.

Pertanto, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale instauratosi con il medico, ai fini del riparto dell’onere della prova, l’attore, e quindi il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto concluso con l’ente ospedaliero o il contatto sociale intervenuto con il medico, nonché l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

Diversamente, rimane a carico del debitore dimostrare o che non vi è stato tale inadempimento o che, pur esistendo, non è stato eziologicamente rilevante, e quindi non sia causalmente a lui imputabile.

Disposizioni anticipate di trattamento. Dat:

In ordine alla disciplina delle disposizioni anticipate di trattamento (d’ora in avanti dat), si evidenzia che l’art. 4 della legge n°219/2017 sancisce che ogni persona, dotata della piena capacità d’agire ed in vista di una futura impossibilità ad autodeterminarsi, possa esprimere attraverso le disposizioni anticipate di trattamento le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Il disponente deve, altresì, provvedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e la struttura sanitaria.

Le dat devono essere applicate dal medico al fine di realizzare pienamente la volontà del disponente; infatti, qualora quest’ultimo venga ugualmente sottoposto al trattamento sanitario, può successivamente chiedere il risarcimento del danno.

Tuttavia, il medico può, in accordo con il fiduciario, disattendere in tutto o in parte le dat nelle ipotesi tassativamente indicate dalla legge, ossia quando appaiono palesemente incongrue o non siano corrispondenti alla attuale situazione clinica del paziente o sussistano terapie non prevedibili all’atto di sottoscrizione e che siano in grado di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Ne discende la necessità di evitare di generalizzare la volontà del disponente e di adattarla al caso concreto, prestando attenzione alla dignità del soggetto disponente.

Nel caso in cui dovessero nascere conflitti tra il medico, che propende per la attuazione del trattamento sanitario, ed il fiduciario, che invece non concorda con l’esecuzione dello stesso, la questione deve essere demandata al giudice tutelare.

Le disposizioni anticipate di trattamento devono essere redatte, da persona che abbia raggiunto la maggiore età e che abbia la capacità di intendere e volere, nella forma solenne dell’atto pubblico o della scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza o alle strutture sanitarie abilitate.

La normativa introdotta con la legge n°219/2017 rende pertanto lecito, laddove il paziente lo richieda, il rifiuto, la sospensione e l’interruzione dei trattamenti sanitari, in ossequio al principio di autodeterminazione di cui all’art. 32 Cost..

Il rifiuto delle terapie medico-sanitarie e l’eutanasia:

Il rifiuto delle terapie medico-sanitarie da parte del paziente, anche quando conducono alla morte, va tenuto distinto dall’istituto dell’eutanasia, cioè il comportamento di chi, per motivi di pietà o con il consenso del paziente, intende abbreviarne la vita, causandone positivamente la morte. Diversamente da questa ipotesi, il rifiuto delle cure costituisce una scelta consapevole e libera del paziente a che la malattia segua il suo corso naturale.

La eutanasia non trova ingresso nel nostro ordinamento, sostanziandosi nella condotta di chi provochi la morte dell’infermo, affetto da malattia incurabile, attraverso un intervento acceleratore che anticipa il decesso allo scopo di evitargli le sofferenze del processo patologico terminale.

Attraverso le dat, invece, il paziente può decidere di morire o, in alternativa, di essere accompagnato alla fase terminale della propria vita quando è constatata l’impossibilità di guarigione o comunque di ritorno alla vita fatta anche di percezione del mondo esterno, mediante il ricorso alla terapia del dolore ed alle cure palliative.