Facebook e diffamazione. Cosa prevede la legge?

Facebook e diffamazione. Cosa prevede la legge?

Si sa. Sono anni ormai che i social network hanno preso il sopravvento nella vita di ognuno di noi. Da Facebook ad Instagram a Tik Tok. E sicuramente quello più diffuso e più utilizzato, nonostante passino gli anni, rimane il caro amico Facebook.

Ma Facebook è una lama a doppio taglio. Perché se da una parte è utilizzato per comunicare pensieri, immagini, video, o ancora informazione e comunicazione, dall’altra è terreno fertile per i cosiddetti commenti dei leoni da tastiera.

Ovvero tutte quelle persone che magari nella vita privata e sociale sono dei veri e propri agnellini, ma davanti a pc e tastiera, non essendo visti da nessuno, danno il meglio di loro.

Commettendo atti diffamatori.

E a tal proposito, cosa dice la legge?

Ce ne parla l’avv. Maurizio La Farina sulla sua rubrica “Parla il tuo legale”.

La diffamazione. A cura dell’avvocato Maurizio La Farina

Nell’ordinamento giuridico il delitto di diffamazione trova la sua disciplina nell’art. 595 c.p.

Tale norma sanziona la condotta di chiunque offenda la reputazione altrui, con la pena della reclusione fino a un anno o della multa di 1.032,00 €.

Il secondo comma dispone, inoltre, che se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni o della multa fino a 2.065,00 €.

Il terzo comma, invece, prevede che se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516,00€.

Infine, se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

La diffamazione è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è la reputazione.

L’elemento oggettivo del reato si individua in tre requisiti:

  1. L’assenza della parte offesa, intesa come impossibilità di quest’ultima di percepire direttamente l’addebito diffamatorio.
  2. L’offesa alla reputazione, intesa come probabilità che l’uso di parole o di atti destinati a ledere l’onore provochi un’effettiva lesione; con conseguente qualificazione della diffamazione come reato di pericolo.
  3. La comunicazione a più persone, intesa come partecipazione dell’addebito diffamatorio ad almeno due persone che siano in grado di percepire e di comprendere il significato dell’offesa.

(Leggi anche le altre news della rubrica PARLA IL TUO LEGALE).

Facebook e la diffamazione, il reato commesso tramite Internet:

In merito al delitto di diffamazione commesso tramite social network e in particolare Facebook si rileva che sussiste una presunzione fino a prova contraria di integrazione del reato.

Detto in altri termini, ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 595 c.p. non occorre l’effettiva percezione del messaggio offensivo dalla parte offesa, bensì la semplice immissione dei dati offensivi nella rete percepibili da una pluralità indeterminata di persone.

Infatti, la condotta diffamatoria perpetrata tramite social network integra la aggravante dell’utilizzo del mezzo di pubblicità ex art. 595, co. 3 c.p., tenuto conto che la pubblicazione della frase indicata nell’imputazione sul profilo di Facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione a tale social ed anche per le notizie riservate agli amici ad una cerchia ampia di soggetti.

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