Reato di violenza sessuale

Reato di violenza sessuale: tutto ciò che si deve sapere

A cura dell’Avv. Maurizio La Farina

Il delitto di violenza sessuale trova il proprio fondamento normativo nell’art. 609 bis c.p., che ha subìto un inasprimento del trattamento sanzionatorio a seguito dell’introduzione del Codice Rosso, ossia la legge n°69 del 2019.

Orbene, l’art. 609 bis c.p. sancisce che chiunque, con violenza, o con minaccia, o con abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o a subire atti sessuali è punito con la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minor gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Trattasi di reato comune, potendo essere commesso da chiunque e non postulando il possesso di una determinata qualifica in capo al soggetto attivo.

Reato di violenza sessuale: i dettagli

Con la legge n°66 del 1996, si assiste ad un cambiamento del bene giuridico tutelato dalla norma in esame; non più la moralità pubblica ed il buon costume bensì la libertà individuale, e segnatamente la capacità di autodeterminazione dei propri comportamenti in ambito sessuale, e quindi la libertà sessuale.

Ciò trova conferma in un recente arresto con cui la giurisprudenza di legittimità ha statuito che il bene giuridico tutelato dall’art. 609 bis c.p. è la libertà personale dell’individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni forma di condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l’inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell’individuo, trova la sua più ampia forma di tutela nella inviolabilità assoluta dei diritti dell’uomo, ex art. 2 Cost.

(Oltre al Reato di violenza sessuale, leggi anche le altre news della rubrica PARLA IL TUO LEGALE).

Sotto il versante dell’elemento soggettivo, trattasi di delitto punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la semplice coscienza e volontà da parte del soggetto agente di compiere un atto invasivo della libertà sessuale di una persona non consenziente.

Si considera, infatti, sessuale qualsiasi atto, indirizzato verso zone erogene, che sia idoneo a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo, invadendone la sfera sessuale.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha affermato la sussistenza del predetto delitto anche in assenza di contatto fisico tra autore e vittima del reato.

Con una recente pronuncia, la Corte ha, infatti, chiarito che la violenza sessuale risulta pienamente integrata, pur senza contatto fisico, nel caso in cui gli atti sessuali coinvolgano la corporeità sessuale della persona offesa e siano preordinati alla compromissione del bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare l’istinto sessuale del soggetto agente.

Come ad esempio l’induzione ad inoltrare foto erotiche, a cui faccia seguito la minaccia di divulgazione e pubblicazione delle stesse tramite chat se non interviene un nuovo scambio.

Sotto il versante dell’elemento oggettivo, l’art. 609 bis incrimina due tipologie di condotte: la violenza per costrizione, che si realizza mediante violenza, minaccia o abuso di autorità e la violenza per induzione, che si realizza mediante approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della parte offesa al momento del fatto, o anche mediante inganno che il colpevole ottiene mediante sostituzione ad altra persona.

Violenza per costrizione:

Ora, elemento centrale della violenza sessuale attuata mediante costrizione è il dissenso del soggetto passivo dell’atto sessuale, che deve sussistere per tutto lo sviluppo della violenza ma che può anche presentarsi in forma sopravvenuta rispetto ad un atto sessuale inizialmente consensuale. 

Si evidenzia, infatti, che anche una conclusione del rapporto sessuale, inizialmente voluto, ma proseguito con  modalità sgradite dal partner, rientra nel delitto di violenza sessuale.

Oltre al dissenso, assumono rilievo anche la violenza e la minaccia, intesi non in senso assoluto come esercizio di una forza fisica o di una coazione materiale ai danni della vittima, ma anche sotto forma di violenza morale e di intimidazione psicologica, capaci di compromettere, pur senza annullare totalmente, la libertà di autodeterminazione della vittima stessa; ad esempio approfittando dello stato di prostrazione o di angoscia in cui il soggetto passivo è ridotto.

A tali requisiti è da aggiungersi anche l’abuso di autorità, inteso quale approfittamento di una posizione di supremazia nei riguardi della vittima.

In merito all’abuso di autorità, si registra una recente pronuncia con cui le S.U. della Corte di Cassazione hanno statuito che l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis, co. 1 c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali.

Ne consegue che rientrano nel chiaro disposto di cui all’art. 609 bis c.p. anche quelle situazioni di supremazia riscontrabili nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, in ambito sportivo, religioso, professionale, o all’interno di associazioni, comunità o gruppi di individui.

Violenza per induzione:

Diversamente, elemento centrale della violenza sessuale attuata mediante induzione, è l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica e quindi l’approfittamento delle condizioni in cui viene a trovarsi il soggetto passivo e non l’intrattenimento di rapporti sessuali con persona malata di mente o in stato di menomazione fisica sul presupposto della sua incapacità a consentire la congiunzione carnale.

Ai fini della sussistenza del delitto di violenza sessuale mediante induzione non è necessaria la presenza di patologie psichiche o psichiatriche in capo al soggetto passivo, potendo lo stesso versare anche in stato di intossicazione cronica da alcool o stupefacenti.

Ciò che assume rilevanza è l’opera di persuasione esercitata dall’agente ai danni del soggetto passivo che viene convinto a compiere o a subire atti sessuali.

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